mercoledì 11 giugno 2014

CATTANI TUTELA GLI AUTOMOBILISTI, ARTICOLO DEL NOSTRO CONSULENTE SU AUTOVELOX

OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DELLA TARATURA DEL RIVELATORE DI VELOCITA’ NEL VERBALE DEL C.D.S. . L’anomalia in questione: omessa indicazione della taratura dello strumento rilevatore della velocità nel verbale di contravvenzione al C.D.S., cagiona l’invalidità del verbale stesso. Nella fattispecie è individuata la compresenza di una “ norma di protezione” , in uno ai principii , che “ ex se” corroborano il diritto di difesa . Viene in rilievo un principio di diritto comunitario: Dal tenore dell’art.249 (ex art.189 ) Trattato Ce, è ormai pacifico che vanno considerate ugualmente applicabili all’interno degli stati membri, anche se non attuate nei tempi prescritti, le direttive che : a) siano applicazione di un obbligo già previsto dal Trattato; b) contengano il divieto agli Stati di porre in essere un determinato comportamento (c.d. direttive negative ); c) contengano disposizioni sufficientemente precise e incondizionate, che non lascino margine di discrezionalità in capo agli Stati membri (c.d. direttive particolareggiate ). Se questi tre principi elaborati dalla Corte di Giustizia sono supportati da validissime argomentazioni e sono in sintonia con lo spirito che sta alla base dell’istituzione comunitaria, ciò è dovuto, massimamente , alla configurazione di fattispecie che sono state all’origine delle soluzioni giurisprudenziali. Infatti, in ogni caso vagliato, si è sempre individuato un rapporto tra cittadino e Stato inadempiente , ed è esclusivamente nell’ambito di tale rapporto “ verticale “ che le soluzioni della Corte di Giustizia hanno individuato le motivazioni per giungere all’allargamento della nozione di efficacia diretta delle direttive ( c.d. efficacia “ verticale “ ), considerando che lo Stato non può riversare sugli amministrati le conseguenze di un proprio inadempimento ((Corte CE 26/02/1986,M.H. Marshall c. Southempton Authority, C-152/84, in Racc.1986,723). L’applicazione di direttive verticali (concernenti Stato e privato cittadino)è indiscusso tenuto conto ,infatti, come nella sentenza citata, che la Corte Europea ha considerato direttamente applicabile tale principio anche alle direttive orizzontali(aventi ad oggetto rapporti tra cittadini privati). In detta pronuncia la Corte CE ha affermato che il giudice nazionale avrebbe dovuto interpretare le proprie norme , e , quindi , nel caso concreto, gli articoli del codice civile, alla luce della direttiva anche se non attuata, e attribuire ad essi un significato compatibile con la direttiva stessa. In altre parole il giudice spagnolo avrebbe dovuto disapplicare la norma del codice civile . Il criterio di interpretazione conforme rappresentava dunque un mezzo per far prevalere, tra soggetti privati, la norma comunitaria non attuata anzichè la norma interna, formalmente ancora in vigore, In dottrina si parla di “ effetti orizzontali indiretti” , in quanto il singolo non potrà far valere direttamente una disposizione di una direttiva nei confronti di un altro soggetto, ma potrà solo pretendere che il giudice interpreti il diritto interno in conformità alla direttiva ; in una successiva pronuncia ( C.28/03/1996)viene addirittura a mancare ogni riferimento esplicito all’interpretazione conforme del diritto interno, e l’unica interpretazione rilevante appare essere quella delle disposizioni della direttiva non correttamente attuate all’interno dello Stato membro: -anche l’Italia è stato teatro di applicazioni “orizzontali” di direttive non attuate: nel caso Bellone (Barbara Bellone c. Yokohama S.P.A.,C-215/97, in Raccolta 1998,1-2191) . Da ultimo (Corte di Giustizia CE 19 gennaio 2010, C-555/07, Seda Kucukdveci contro Swedes GmbH e Co KG ) ,è stato confermato il predetto orientamento giurisprudenziale . Nella fattispecie del verbale d’infrazione al C.D.S. i principii surricordati trovano applicazione in quanto: il verbale deve , in ossequio al diritto di difesa , in conformità al modello comunitario in tema di ricorso avverso le sanzioni amministrative , in una parola , in nome di un concreto riconoscimento del “ giusto processo” sul piano dell’onere di distribuzione della prova , assicurare per il destinatario dell’atto di contestazione , l’esplicita e cospicua indicazione di quanto pertiene l’avvenuta taratura dell’apparecchio con cui si è proceduto all’accertamento . Il punto dirimente oltre che nella L.11 agosto 1991, n.273 “Istituzione del sistema nazionale di taratura “ la quale stabilisce che “ Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base , supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura. “ sic , citando ,testualmente l’art.2 della citata legge ) ,trova luogo: nella legislazione comunitaria (ISO 9001, ISO 10012, ISO 17025 ) . Questo si attaglia al caso che qui occupa: in favore del cittadino- conducente è ,dalla Direttiva presegnala, attribuito e riconosciuto che lo Stato non può misconoscere . Perciò se in ambito comunitario esiste una normativa che disciplina la taratura dei sistemi di controllo della velocità è dato all’Amministrato il diritto di pretendere che a tanto si provveda :” la discrezionalità dello Stato si riduce soltanto alla scelta della forma giuridica interna ( legislativa , amministrativa) da dare alla norma già fissata sul piano comunitario (Corte di Giustizia CE, 27 febbraio 1990,C-221-/88, CECA/ Fallimento Acciaierie Ferriere Busseni,m in Racc. 1990,p.495) ; nel nostro Ordinamento è previsto un decreto ministeriale 10 dicembre 2001: “Condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura “( pubblicato in G.U. n.39 del 15 febbraio 2002) , che per “ verificazione periodica “ dello strumento di controllo ha inteso “ “ l’accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica , nonchè l’integrità di sigilli anche elettronici e etichette e altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti “ (sic. art.1) ed ha specificato che “si considera soddisfatta la condizione di cui al comma 1 del presente articolo se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente alla European Corporation for Accreditation (EA) , se è firmatario di un accordi di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ,ovvero se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012. 3. I laboratori devono essere dotati di strumenti di apparecchiature idonee in relazione alla categoria si strumenti da sottoporre a verificazione periodica. 4. I laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all’EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare. 5. Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell’esecuzione della verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. 6. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative al controllo . “ ( ibidem ). A riguardo citasi le conclusioni del Tribunale di Lodi (22/05/2000) le quali recitano: “ in quanto strumenti legali , gli autovelox dovrebbero essere sottoposti alle seguenti operazioni preliminari, iniziali e periodiche : - omologazione di tipo ( o di modello ) , consistente nella verifica della conformità di un prototipo alle prescrizioni legali e normative ed in particolare alla R/91 e secondo quanto richiesto dal documento D19 dell’OIMLI , - verifica iniziale , consistente nel controllo della conformità degli strumenti prodotti rispetto al prototipo omologato (OIML D20) , - verifiche periodiche , allo scopo di verificare che le caratteristiche degli strumenti si mantengano nel tempo (OIMLI D20) . Con la l. 273/1991 vennero individuati gli Istituti Metrologici Nazionali: Istituto di Metrologia G. Colonnetti (IMGC ) , Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris (IEN ) ed Istituto Metrologico delle Radiazioni Ionizzanti (IMRI ) all’ENEA , ciascuno dei quali nel proprio campo di competenza realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel D.M. N.591 del 30.11.93, nonchè disseminati direttamente o tramite Centri di Taratura accreditati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati Centri di Taratura del Servizio di Taratura in Italia (SIT). I sopra menzionati Istituti Metrologici Nazionali sono stati accorpati nell’unico ente Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM ) ; i campioni nazionali delle varie grandezze del SI(es. metro campione, unità di tempo , temperatura, pressione,etc. )sono realizzati e mantenuti presso gli IMP ( Istituti Metrici Primari), sopra menzionati , ora riuniti e denominati INRUIM ; il compito di disseminare queste grandezze sul territorio nazionale è affidato a Centri opportunamente accreditati CENTRI SIT, predisposti ad emettere certificati di taratura ; questa è l’unica a via per ottenere la così detta “ riferibilità delle misure ai campioni nazionali, definita della disposizione UNI 30012 punto 3.22 come “ proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti “ ( effettuata da Laboratori Nazionali o Centri SIT) ; le disposizioni UNI EN 30012 ( parte 1° ) ora integrate nelle UNI EN 10012, stabiliscono le operazioni da eseguire per garantire la conferma metrologica di uno Strumento di Misura , ove per conferma metrologica si intende “ l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista” (par.3.1) ; Per contrastare la posizione del cittadino*--ricorrente sarà onere dell’Amministrazione resistente assolveren, , in modo sufficiente , l’onere probatorio (art.2697 C.C. ) a suo carico ( visto che , per il rito in questione: L.689/81, la veste di attore sostanziale spetta alla P.A. :CC.1999/122, C.C. SEZ. LAV., 1989/5271=RV523096= ). -La disposizione 30012 a pagina 11, par.4.8 parla delle registrazioni identificative degli elementi necessari per soddisfare l’operazione “de qua “ , ossia : i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato , i dati completi identificativi dello strumento tarato ( marca , modello, numero di matricola e descrizione ) , l’identificazione univoca (es. per mezzo di numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione , i dettagli ambientali ( temperatura ed umidità ), i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali, il risultato della conferma metrologica ( ossia le misure fatte ) , l’intervallo di conferma metrologica ( tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura : 1 anno ) , l’errore massimo ammesso per ogni misura , le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura l’identificazione della persona che la esegue , l’identificazione del responsabile per la correttezza delle informazioni registrate . In difetto di una o più delle informazioni predette la disposizione comunitaria prevede l’invalidazione dell’accertamento . Ricordasi , ancora , la sentenza della C.C. 22.06.2001,n.8515: non è ammissibile la tolleranza voluta dal Regolamento vigente “..senza indicare la fonte di questo specifico accertamento, tale non potendo considerarsi la generica attestazione del verbale di contestazione in ordine al regolare funzionamento , nè le controdeduzioni dell’organo accertatore “ ( come nel caso in questione ) . Segnalasi , in aggiunta , che la disposizione di cui al decreto 16 maggio 2005,n.1123 all’art.4 , emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Dipartimento per i Trasporti terrestri ,Direzione Generale per la Motorizzazione ,ha stabilito che “ gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “ Autovelox 104/C-2” = l’ultimo virgolettato è dell’Ufficio predetto = sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero , e comunque non superiore ad un anno; la campionatura deve risultare come effettuata in verbale e non può essere satisfattoria se, e, solo se, porti la data dell’esecuzione nell’arco di anni uno ma faccia riferimento a prove tecniche avvenute in epoca anteriore alla soglia preindicata . OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TARATURA NEL VERBALE DEL C.D.S. Tale pronuncia si fonda sul canone d’interpretazione della legge basato sul criterio dello scopo della legge ( che nel diritto italiano è definito quale “obiettivo-teleologico”). la determinazione del contenuto della norma si connette , in definitiva , al fine che si può ritenere , il legislatore , impersonalmente , e, non , storicamente inteso , voglia perseguire con essa , e , più ampiamente , si deve , pur , guardare al complesso dei fini perseguiti dall’insieme delle leggi ( C . COST. , 1984/26 , CC . 1996/3495 , Corte dei Conti Sez . Contr . , 1996/145 ) . In tale operazione si deve tener presente che la rappresentazione del fine della singola legge o dei fini dell’insieme delle leggi , può , appunto , in concreto , non essere stato presente alla mente del legislatore , storicamente inteso : bisogna , quindi , fare riferimento agli scopi che , ragionevolmente , alla stregua dei valori espressi dalla legge e dall’ordinamento nel suo insieme in quel determinato momento storico ( ossia quello in cui viene condotta l’operazione interpretativa ) , si debbano intendere perseguibili e perseguiti. In tale operazione si deve tener presente che la rappresentazione del fine della singola legge o dei fini dell’insieme delle leggi, può , appunto , in concreto , non essere stato presente alla mente del legislatore , storicamente inteso : bisogna , quindi , fare riferimento agli scopi che , ragionevolmente , alla stregua dei valori espressi dalla legge e dall’ordinamento nel suo insieme in quel determinato momento storico ( ossia quello in cui viene condotta l’operazione interpretativa ) si debbano intendere perseguibili e perseguiti . Il criterio del riferimento allo scopo perseguito dal legislatore viene dunque a coincidere con i criteri più propriamente oggi definiti come obiettivo-teleologici , per tali intendendosi , appunto , il riferimento al senso immanente a determinati settori o istituti dell’ordinamento giuridico o all’ordinamento giuridico in generale , venendo in rilievo i principi fondamentali dell’ordinamento ed in particolare quelli di rango costituzionale , i principii etico-giuridici in genere (C.COST.98/140, T.A.R. PUGLIA SEZ. LECCE , 1992/461) , ricordando il valore che si traduce nell’obbligo di valutare in modo uguale le situazioni equivalenti , e , quello per cui , se tra più significati possibili uno solo è conforme ai principii costituzionali, a questo va data la preferenza (CdS, VI , 1992/849, Corte dei Conti Sez. Contr. 1995/60 , T.A.R. SARDEGNA 1994/1755) . La possibilità di pervenire ad una siffatta pronuncia promana dal dato irrefutabile, per cui il Giudicante è autorizzato a tanto provvedere , quando , in assenza del “ diritto vivente “ , seguendo l’invito della Consulta (C. COST., sentt. 322-338/2001) , trovi una soluzione mediante un’interpretazione adeguatrice , purchè non implausibile (C.COST., sentt. N. 375/2002 e 64/2003) . La riprova del pregio di siffatta interpretazione , in chiave di giurisprudenza comunitaria , traggasi dalla sentenza Corte Giustizia 9 gennaio 2003, causa C-257/00 , Nani Givane, nonché da altre fra le quali si annoverano le seguenti: